La tutela del marchio aziendale costituisce un presidio essenziale sotto il profilo della proprietà intellettuale; tuttavia, tale attività riveste anche una rilevanza strategica in ambito fiscale. La registrazione del marchio, infatti, può generare significativi vantaggi tributari, spesso sottovalutati da parte degli operatori economici.
Sebbene la funzione primaria del marchio sia quella di differenziare i prodotti o i servizi dell’impresa sul mercato e rafforzare la fidelizzazione della clientela, esso può altresì configurarsi quale strumento efficace di pianificazione fiscale, attraverso la percezione di royalties assoggettate a regime fiscale agevolato.
Modalità di accesso ai benefici fiscali
Affinché l’impresa possa beneficiare della tassazione agevolata sui proventi derivanti dall’uso del marchio registrato, è necessario procedere preliminarmente con la domanda di registrazione e acquisire la titolarità formale del marchio.
Regime fiscale delle Royalties
L’ordinamento tributario italiano riconosce, a favore dei percettori di compensi derivanti da diritti d’autore, marchi e brevetti, un regime fiscale agevolato che consente la detassazione del 25% dei proventi percepiti a titolo di royalty.
Nonostante la portata dell’agevolazione, essa risulta ancora ampiamente sottoutilizzata da parte delle imprese, le quali tendono a considerare il marchio esclusivamente quale asset immateriale di rappresentanza.
Come procedere
La strutturazione fiscale ottimale prevede le seguenti fasi:
- Ideazione e creazione del Marchio;
- Registrazione del marchio a titolo personale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o altri enti a ciò preposti (es. EUIPO);
- Concessione in licenza d’uso del marchio alla società, che corrisponderà al titolare le royalties previste contrattualmente.
Questa modalità consente di ridurre sensibilmente il carico fiscale rispetto alle modalità ordinarie di remunerazione, come i compensi per l’amministratore, che generalmente subiscono una pressione fiscale superiore al 50%.
Con il meccanismo delle royalty, la tassazione effettiva può variare:
- minimo 17,25%, corrispondente al 75% dell’aliquota IRPEF minima (23%);
- massimo 32,25%, corrispondente al 75% dell’aliquota IRPEF massima (43%).
Vantaggi collaterali
Oltre al beneficio principale in termini di riduzione IRPEF o IRES, le persone fisiche non titolari di partita IVA che percepiscono royalty possono avvalersi di ulteriori vantaggi:
- esenzione IVA, qualora le royalties siano percepite al di fuori di un’attività abituale di impresa;
- esclusione dalla base imponibile contributiva INPS e/o INAIL, in quanto le somme percepite non sono soggette a obblighi contributivi in assenza di attività d’impresa.
Regime per l’autore del Marchio
Quando il titolare del marchio coincide con il suo autore, le royalties percepite sono qualificabili come redditi di lavoro autonomo (art. 53, co. 2, lett. b, TUIR). In tal caso, il reddito imponibile si determina applicando una deduzione forfettaria sulle somme percepite, la cui entità varia in base all’età del soggetto:
- deduzione del 40% per soggetti di età inferiore ai 35 anni;
- deduzione del 25% per soggetti di età pari o superiore ai 35 anni.
Sul reddito netto così determinato si applica la ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, co. 1, DPR 600/73), con successiva tassazione ordinaria IRPEF in sede di dichiarazione annuale.
Esempio pratico: un giovane imprenditore di 32 anni percepisce €20.000 di royalty per l’uso del proprio marchio. Applicando la deduzione del 40%, la base imponibile si riduce a €12.000. Su tale importo è effettuata una ritenuta d’acconto del 20% (€2.400) e, successivamente, l’importo rientrerà nella dichiarazione IRPEF come reddito di lavoro autonomo.
Regime per soggetti diversi dall’autore del marchio
Nel caso in cui le royalties siano percepite da un soggetto che non è l’autore del marchio, esse assumono la natura di redditi diversi. La deduzione forfettaria del 25% è riconosciuta esclusivamente se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso; in caso contrario, l’importo percepito sarà interamente imponibile.
In tali circostanze, l’intestazione del marchio a persone fisiche potrebbe non risultare fiscalmente efficiente rispetto alla cessione del diritto a una struttura societaria, che può fruire di ulteriori strumenti di deduzione e ottimizzazione fiscale.
Esempio pratico: un imprenditore acquista i diritti su un marchio da un terzo per €50.000 e successivamente concede il marchio in licenza, percependo royalty annuali pari a €30.000. In questo scenario, può dedurre il 25% (€7.500), assoggettando a tassazione solo €22.500. Se, invece, il marchio fosse stato acquisito gratuitamente (ad esempio tramite donazione), l’intero importo di €30.000 sarebbe imponibile senza possibilità di deduzione.