Dopo l’avvertimento della scorsa settimana del Garante Privacy, Tik Tok ha sospeso il passaggio al legittimo interesse come base giuridica per attivare meccanismi di pubblicità personalizzata nei confronti delle persone di età maggiore ai 18 anni.

Le modifiche all’informativa privacy e l’istruttoria del Garante

Nelle scorse settimane, la società aveva informato i propri utenti che, dal 13 luglio, gli utenti maggiorenni sarebbero stati raggiunti da pubblicità personalizzata basata sulla profanazione dei comportamenti tenuti nella navigazione su Tik Tok. Lo aveva fatto modificando la privacy policy e prevedendo come base giuridica di quel trattamento non più il consenso, ma non meglio precisati “legittimi interessi” di Tik Tok e dei suoi partner.

Dopo aver avviato un’istruttoria sulla modifica della privacy policy e aver chiesto informazioni alla società, l’Autorità italiana aveva concluso che “tale mutamento della base giuridica risulta incompatibile con la direttiva UE 2002/58”, ovvero la c.d. direttiva ePrivacy.

Il provvedimento del Garante

Nel provvedimento adottato d’urgenza il 7 luglio 2022, il Garante privacy aveva avvertito Tik Tok che, in assenza di esplicito consenso, l’utilizzo dei dati personali archiviati nei dispositivi del utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzato avrebbe violato la normativa.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, che aveva individuato nel proprio legittimo interesse la base giuridica per il trattamento dati relativi alla fornitura di pubblicità, secondo il Garante tale attività sarebbe stata in contrasto non solo con la direttiva ePrivacy, ma anche con il Codice in materia di protezione dei dati personali.

L’archiviazione di informazioni, o l’accesso a informazioni già archiviate, nell’apparecchiatura terminale di un abbonato o utente, infatti, prevedono espressamente come base giuridica il consenso degli interessati.

Nell’avvertimento, l’Autorità, alla luce dell’incapacità di Tik Tok di identificare le persone maggiorenni, aveva evidenziato il rischio che la pubblicità potesse raggiungere anche minori.

La violazione della direttiva ePrivacy ha reso possibile un intervento diretto e urgente del Garante nei confronti dell’azienda, al di fuori della procedura di cooperazione prevista dal GDPR. Contestualmente, l’Autorità aveva comunque informato la Data Protection Commission d’Irlanda, Paese degli headquarters di Tik Tok, e il Comitato europeo per la protezione dei dati personali.

Il social network ha deciso, dunque, di rinunciare al legittimo interesse come base giuridica per attivare meccanismi di advertising basati sulla profilazione.

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