La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), nella causa C-184/20, ha chiarito il concetto di categorie particolari di dati personali ai sensi del GDPR.

Nello specifico, secondo la Corte, costituisce un trattamento di categorie particolari di dati personali la pubblicazione su un sito web di dati personali idonei a divulgare anche indirettamente l’orientamento sessuale di una persona, quali i nominativi riferiti al coniuge, al convivente o al proprio partner.

Oggetto della causa

La legge lituana dispone che “chiunque lavori nel servizio pubblico, e chiunque si candidi a ricoprire incarichi nel servizio pubblico, è tenuto a dichiarare propri interessi privati presentando una dichiarazione di interessi privati”. Tale dichiarazione, oltre a contenere informazioni inerenti il medesimo dichiarante, doveva presentare anche i dati relativi al coniuge, convivente o partner. Sempre secondo la legge lituana, tutte le informazioni contenute nella dichiarazione sono pubbliche e vengono pubblicate sul sito internet della Commissione Superiore per la Prevenzione dei Conflitti di Interessi nel Servizio Pubblico della Lituania.

Ebbene, il direttore di un ente pubblico lituano si era reso inadempiente e la Commissione accertava tale inadempimento emanando relativa decisione. Successivamente, l’interessato aveva proposto ricorso avverso la menzionata decisione dinanzi al giudice del rinvio sostenendo che la pubblicazione di tale dichiarazione avrebbe leso il suo diritto al rispetto della vita privata nonché quello delle altre persone che egli avrebbe dovuto menzionare nella sua dichiarazione.

Il Tribunale amministrativo regionale di Vilnius ha deciso di sospendere il procedimento mettendo in dubbio la compatibilità del regime previsto dalla legge lituana con gli arti. 6, par. 1, comma 1, lett. c) ed e), e par. 3, nonché con l’art. 9, par. 1, del. Regolamento UE 2016/679, che disciplinano le condizioni di liceità del trattamento e le categorie particolari di dati personali.

La pronuncia della CGUE sul concetto di categorie particolari di dati personali

La CGUE ha ritenuto che la pubblicazione del nome del coniuge o di un partner costituisce un trattamento di dati personali particolari, perché suscettibile di rivelare l’orientamento sessuale dell’interessato. La stessa regola si applica a qualsiasi altra inferenza connessa a diversi tipi di dati particolari.

Nel caso di specie, sebbene i dati personali come il nome del coniuge o del partner non appartengano, di per sé, a categorie particolari di dati, il giudice del rinvio ha ritenuto che sia possibile dedurre, sulla base degli stessi, informazioni sulla vita privata o sull’orientamento sessuale del dichiarante e del coniuge/partner, espandendo il concetto di categorie particolari di dati personali.

Inoltre, secondo la CGUE, un’interpretazione di ampio respiro del concetto di categorie particolari di dati personali è suffragata dall’obiettivo del GDDP, che ambisce a garantire un grado elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui con riguardo al trattamento dei dati personali che li riguardano.

I principi desumibili dalla decisione della CGUE

Dalla decisione resa nella causa C-184/20, possiamo enucleare i seguenti principi:

  • le disposizioni del GDPR vanno interpretate nel senso che i dati personali idonei a rivelare, indirettamente, informazioni sensibili riguardanti una persona fisica vanno trattati in base al regime di protezione rafforzato previsto per le categorie particolari di dati personali;
  • costituisce un trattamento di dati personali particolari la pubblicazione sul sito internet di una pubblica autorità incaricata di raccogliere e controllare le dichiarazioni di interessati privati contenenti informazioni che possono divulgare, seppur indirettamente, l’orientamento sessuale degli interessati.

L’interpretazione estensiva promossa dalla Corte del concetto di categorie particolari di dati personali crea incertezze interpretative circa:

  • cosa costituisce effettivamente “un’operazione intellettuale che implica un confronto o una deduzione”, i quali non conducono necessariamente alla verità o al fatto; e
  • quali dati “non particolari” sono suscettibili di rivelare indirettamente dati personali appartenenti a categorie particolari.
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