Informazioni precise e aggiornate sul titolare effettivo sono fondamentali per individuare potenziali operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, svolte dietro una struttura societaria.

Un’analisi condotta da Cerved su soci ed esponenti di oltre 700 mila società di capitali italiane, ha identificato circa 10 mila imprese che hanno cambiato il titolare effettivo dal marzo all’ottobre 2020. Il Covid ha reso le imprese più vulnerabili al rischio di infiltrazioni criminali: nel primo semestre 2021 risultano in aumento le segnalazioni di operazioni sospette (+32,5%) ricevute dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia.

Decreto MEF-MISE n.55 dell’11.03.22 pubblicato in G.U. n. 121 del 25.05.22

Dal 9 giugno 2022 parte l’obbligo di comunicazione dei titolari effettivi, per oltre 2.000.000 di soggetti. La comunicazione, a cui saranno tenuti tutti gli amministratori di società ed i fiduciari dei trust, avverrà per via telematica attraverso la piattaforma Comunica. I primi invii dovranno avvenire a seguito di un apposito provvedimento del MISE, da emanarsi entro 60 giorni che dovrà attestare l’operatività del sistema di comunicazione.

Dal combinato disposte dell’art. 3, c. 5 e 6, dell’art. 11, c. 3, e dell’art. 8, c. 1, si ricava, altresì, che entro 30/60 giorni dalla data del decreto verranno emanati:

  1. disciplinare tecnico sottoposto a preventiva verifica del Garante privacy (entro 30gg);
  2. decreto del MISE sugli importi dei diritti di segreteria (entro 60gg);
  3. decreto dirigenziale con specifiche tecniche del formate elettronico della Comunicazione Unica d’Impresa (entro 60gg).

Una volta che il sistema dei registri imprese sarà operativo, la comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva relativa alle imprese dotate di personalità giuridica e alle persone giuridiche private nonché a trust o istituti giuridici affini, dovrà essere effettuata entro 60gg, quindi, salvo proroghe, entro settembre.

Tale comunicazione “è effettuata rispettivamente dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche e dai fiduciari dei trust o di istituti giuridici affini, all’ufficio del registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente”.

In aggiunta, i soggetti obbligati sono tenuti a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell’atto che darà luogo a tale variazione. Annualmente si dovrà, poi, provvedere alla conferma dei dati e delle informazioni entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione. Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare tale conferma contestualmente al deposito del Bilancio.

Dati da comunicare:

  1. dati identificativi e cittadinanza delle persone fisiche, indicate come titolare effettivo nelle società, o delle persone giuridiche private, dei trust o istituti affini;
  2. nelle società, l’entità della partecipazione al capitale dell’ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo e, ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell’entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo, oppure i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’organizzazione;
  3. in alcune circostanze dovranno essere indicati gli eventuali soggetti controinteressati all’accesso, ovvero i soggetti chiamati ad esprimere la motivata opposizione all’accesso. In questi casi, si dovranno trascrivere le circostanze eccezionali che espongano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato (frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, ecc.).

Chi è il titolare effettivo

Per la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione e del caso di identità giuridica, le persone fisiche che possiedono o controllano tale entità che ne risultano beneficiari.

Ai sensi del D.Lgs. 231/07, il titolare effettivo è una figura di prominente importanza, necessaria e sempre presente.

Nel caso di entità giuridica si tratta per l’appunto di quella persona fisica – o persone fisiche – che, possedendo la suddetta entità, ne risulta beneficiaria.

La non individuazione di queste persone può essere un indicatore di rischio per la normativa antiriciclaggio. Pertanto, per tutte le entità giuridiche obbligate il titolare effettivo dovrebbe poter essere individuato.

Come si individua il titolare effettivo

Sono tre i criteri per individuare il titolare effettivo e si applicano a cascata: se il primo criterio non dà risultati si utilizza il secondo e poi il terzo.

Primo criterio: assetto proprietario

Sono titolari effettivi le persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.

Secondo criterio: controllo

Sono titolari effettivi le persone fisiche che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercitano maggiore influenza all’interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario.

Terzo criterio: residuale

Se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, essi andranno individuati in coloro che esercitano poteri di amministrazione o direzione della società.

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